forme di licenziamento

Negli ultimi anni sono definitivamente tramontati i tempi del posto fisso perché, a quanto pare, licenziare un dipendente, a patto che ci siano forte motivazioni, è sempre più facile.

Uno dei più noti è il licenziamento per giusta causa che si profila quando il lavoratore realizza comportamenti disciplinarmente rilevanti così gravi da non consentire anche in via provvisoria la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Una commessa che ruba denaro dalla cassa, un infermiere che molesta i pazienti, o un dipendente di un’agenzia di assicurazioni che suggerisce ai clienti di sottoscrivere polizze per altre compagnie sono soltanto alcuni dei casi più eclatanti.

Non è raro in questo caso il licenziamento disciplinare con reintegra. In sostanza sembra esserci una buona causa ma il giudice ritiene che non ricorrano gli estremi per insussistenza del fatto contestato. I tipi di licenziamento, ad ogni modo,  sono davvero tanti e conoscerli è importante sia per i datori di lavoro che per i lavoratori subordinati.

È nullo, per esempio, il licenziamento per discriminazione politica, religiosa, sindacale, razziale, di lingua o orientamento sessuale e quello intimato entro un anno dal matrimonio o entro un anno dalla nascita del figlio. In questo caso di parla di licenziamento discriminatorio e il datore, per quanto non sopporti il suo dipendente, è costretto a tenerselo.

C’è poi il cosiddetto licenziamento per inidoneità. Sono annullabili i licenziamenti intimati per inesistenza del motivo circa l’inidoneità fisica o psichica del lavoratore. A questi licenziamenti si applica la stessa disciplina prevista per il licenziamento disciplinare con reintegra.

Ci sono poi casi in cui l’azienda subisce una forte flessione di introiti e si trova costretta a licenziare un gran numero di lavoratori. In questo caso si parla di licenziamento collettivo proprio perché coinvolge contestualmente una pluralità di lavoratori e comporta una soppressione dei posti di lavoro conseguente a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

Questo tipo di licenziamento si applica a imprese che occupano più di 15 dipendenti. Per un numero più ristretto di lavoratori c’è infine il licenziamento economico o per giustificato motivo oggettivo che è legato all’andamento economico dell’impresa o per motivi di carattere organizzativo. Supponiamo che un negozio di auto abbia anche un’officina ma per un’improvvisa contrazione di lavoro decida di chiudere la sezione meccanica continuando soltanto con le vendite. In questo caso non avrà più senso pagare un meccanico.

Nonostante sembra scontato, ci sono molti casi in cui il licenziamento si verifica illegittimo. Il licenziamento infatti è annullato se il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo. La sanzione è costituita da un’indennità tra 12 e 24 mensilità, calcolata in base all’anzianità del lavoratore, gli addetti occupati dal datore e alle dimensioni dell’attività.

In tutti questi casi di licenziamento, inoltre, bisogna stare attenti da ambo le parti a non commettere vizi formali. È necessario, insomma, mandare il giusto preavviso, nei tempi corretti e nei modi idonei. Se il lavoratore viene licenziato con uno di questi vizi, infatti, ha diritto al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva tra 6 e 12 mensilità calcolata in base alla violazione formale o procedurale commessa.